Protocollo d'intesa
TRA
Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte,
Regione Piemonte
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Torino
ANCI Piemonte
Le Province del Piemonte
MIT
Vista la legge 15 marzo 1997, n.59 e in particolare l'art.21 che consente alla scuola dell'autonomia di interagire da protagonista con le Autonomie locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della citata legge n.59/97;
Visto il D.l.vo n.112 del 31 marzo 1998 con il quale sono state trasferite dallo Stato agli Enti Locali alcune importanti competenze tra le quali quelle in materia di dispersione scolastica, orientamento scolastico e professionale, educazione alla salute, etc;
Visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, con il quale è stato emanato lo Statuto delle Studentesse e degli studenti;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", art 3 che definisce le materie di legislazione concorrente
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali della prestazione in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto l'art. 230 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art.10, comma 4, della legge 19 ottobre 1998, n.366 - che prevede che i Ministri dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione, d'intesa con i Ministri dell'Interno, dei Trasporti e della Navigazione e dell'Ambiente, predispongano appositi programmi di educazione stradale, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernono la conoscenza dei principi della sicurezza stradale nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all’uso della bicicletta e delle regole di comportamento degli utenti, finalizzati a promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione
Vista la direttiva generale del Ministro dell'Istruzione del 25.1.2002 sull'azione amministrativa e sulla gestione, con riferimento al principio guida della valorizzazione della centralità dell'alunno e della famiglia ed agli obiettivi riferiti alle politiche giovanili;
Visto il D.Lgs. n. 9 del 15.01.2002 contenente "Disposizioni integrative e correttive del Nuovo Codice della Strada" ed in particolare gli art.6 e 15 che vieta al minore che abbia compiuto 14 anni la guida del ciclomotore senza aver conseguito un apposito certificato d'idoneità alla sua guida;
Vista la Legge n. 151 del 30 giugno 2003 che disciplina e regolamenta le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.9 del 15.01.2002;
Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 32, Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; ….
Visto il Decreto MIT del 30 giugno 2003, Modalità e Programmi per la realizzazione dei corsi di cui al D.l.vo 9/02, che ribadisce la vigenza dell’obbligo di cui all’art. 230, e prevede una durata differenziata dei corsi attuabili per il patentino presso le scuole, sino alla completa realizzazione dell’insegnamento dell’educazione stradale, garantendo in ogni caso la sua attuazione prima dell’accesso all’esame per il patentino;
Vista la legge 144/99, che istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e le delibere CIPE n. 100 del 29/11/2002 e n. 81 del 13/11/2003 che approvano i Programmi di Attuazione
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 10 -13041 del 19.07.2004 con la quale la Regione Piemonte ha approvato il progetto denominato "Primo Programma Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - prima fase di attuazione" ed in particolare la promozione della sicurezza come cultura, attraverso progetti di comunicazione/ informazione, formazione/ educazione, prevenzione/dissuasione e di incentivo alla progettazione della sicurezza;
PREMESSO CHE LE PARTI
-sono consapevoli che l'incidentalità stradale è tra le principali cause di mortalità nella fascia compresa tra i 15 e 40 anni e che il fenomeno ha assunto dimensioni non più tollerabili sia per le ricadute sociali legate alla perdita di vite umane sia per il danno economico prodotto
-ritengono prioritario recuperare e sviluppare le regole della cittadinanza e della solidarietà, favorendo la crescita negli alunni, nelle loro famiglie e nelle Comunità locali dei valori "del rispetto di se e del rispetto degli altri”, anche nell’ambito dei riferimenti alla Convivenza Civile e all’Educazione alla Legalità contenuti nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria e Secondaria.
-rilevano che le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, definiscono e realizzano i Piani dell’Offerta Formativa, in piena interazione con le autonomie locali, i settori economici produttivi, gli Enti e le associazioni pubbliche e private presenti sul territorio.
-favoriscono l'applicazione dell'art. 21 della L.59/97 per cui ogni scuola, tramite l'autonomia, persegue la massima flessibilità e tempestività d'iniziativa, la valorizzazione delle risorse locali e, insieme, la riconoscibilità della dimensione europea, e nazionale
- ritengono che tutto ciò che si svolge a scuola su progetti educativi, chiunque ne sia l'attore, deve considerarsi attività scolastica, con ciò superando la distinzione tra iniziative curriculari ed extracurriculari, poiché l'Istituzione scolastica non si riconosce più solo come l'Agenzia addetta alla trasmissione dei sistemi di conoscenza
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Le parti intendono avviare azioni e strategie comuni finalizzate a stimolare, programmare e realizzare attività ed iniziative sui temi dell’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole di ogni ordine e grado del Piemonte, per incentivare le scelte di mobilità più sicure, sostenibili e compatibili con una serena convivenza civile, definendo forme di collaborazione e sinergie tra i soggetti firmatari.
Art.2
Sono previste le seguenti azioni:
a - formazione del personale della scuola e degli studenti, anche con il coinvolgimento dei genitori, sulle tematiche finalizzate all’educazione alla sicurezza stradale, nell’ambito della costruzione della cultura della responsabilità e della convivenza civile secondo un programma regionale concordato tra le parti;
b - progettazione, organizzazione e realizzazione e monitoraggio di attività ed iniziative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado finalizzate alla educazione permanente sui temi della sicurezza stradale;
c – formazione, organizzazione e realizzazione presso le Istituzioni scolastiche di corsi destinati a soddisfare le eventuali richieste degli studenti per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori, secondo la normativa MIT-MIUR;
d - attivazione di laboratori permanenti tematici e di iniziative a carattere sperimentale per l'assunzione di corretti stili comportamentali e relazionali in riferimento alla sicurezza stradale nell’ambito della convivenza civile;
e – confronto delle iniziative realizzate autonomamente dalle singole istituzioni allo scopo di favorire la programmazione degli interventi e la massima efficacia in termini di qualità e coinvolgimento della popolazione scolastica ;
f - riflessione sulle esperienze, documentazione, produzione e diffusione di materiali sulle problematiche trattate e sulle esperienze realizzate;
g - monitoraggio e verifica delle esperienze realizzate sul territorio regionale
Art.3
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE si impegna a:
a - favorire la realizzazione delle azioni indicate attraverso l'informazione, la promozione, e la diffusione delle medesime nelle scuole statali e paritarie della Regione;
b - collaborare con la Regione Piemonte e con le Province e i Comuni nelle azioni per la realizzazione delle attività programmate;
c - collaborare con i Dirigenti Scolastici, con riferimento alla presente convenzione, nella stipula di accordi di territorio con le realtà locali sui temi dell’ Educazione alla Sicurezza Stradale ;
d - curare il collegamento tra le istituzioni scolastiche per favorire la migliore efficacia degli interventi progettati ;
e - collaborare con l’Ufficio Periferico del Ministero Infrastrutture e Trasporti nell’organizzazione e nella calendarizzazione degli esami finali dei corsi per il “Patentino” da tenersi presso le istituzioni scolastiche;
f – sostenere economicamente le iniziative di formazione per i docenti;
g – collaborare nella elaborazione e predisposizione dei materiali necessari per i corsi.
h – favorire il coinvolgimento del Forum delle Associazioni dei Genitori e delle Consulte Provinciali degli Studenti nelle iniziative e nei progetti finalizzati all’educazione alla sicurezza stradale nei diversi ordini di scuola.
Art.4
La Regione Piemonte, attraverso le strutture di seguito citate, si impegna a favorire la realizzazione delle azioni indicate nell’art. 2; in particolare :
- l’Assessorato ai Trasporti si impegna a:
a – sostenere economicamente progetti ed iniziative concordate anche tramite appositi stanziamenti nell’ambito del Programma Annuale di Attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale.
b – fornire la disponibilità delle sue strutture a sostegno dei progetti concordati
c – collaborare per le iniziative di formazione dei docenti
d - supportare campagne specifiche per la sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale
- l’Assessorato alla Polizia Locale si impegna a:
a - fornire supporti tecnici per gli interventi formativi delle Polizie Municipali rivolte alla popolazione scolastica
b - collaborare per le iniziative di formazione dei docenti
c - elaborare materiali e supportare campagne specifiche per la sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale
d- promuovere l'elaborazione e la sperimentazione di modalità di sicurezza
attiva nelle scuole
e - supportare iniziative a carattere sperimentale
L’assessorato all’Istruzione e ai giovani si impegna a:
a – collaborare alla progettazione a carattere sperimentale
b - fornire collaborazione per i collegamenti ai progetti Europei
c – collaborare per le iniziative di formazione dei docenti
Art. 5
L’Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Torino:
nell’ambito dell’attività di coordinamento delle Forze dell’Ordine, si impegna a promuoverne il coinvolgimento nelle seguenti azioni attuative del presente protocollo:
a – realizzazione dei percorsi di formazione dei docenti referenti di istituto finalizzati alle attività di educazione stradale e al conseguimento del "patentino" ed alla costruzione della cultura della responsabilità e della convivenza civile;
b – realizzazione di iniziative nelle scuole;
c - collaborazione nella realizzazione di materiale didattico;
Art. 6
Le Province del Piemonte si impegnano a:
a) facilitare la realizzazione delle azioni rivolte all’educazione e alla sicurezza stradale sostenendo in particolare le attività ed iniziative programmate e rivolte alle scuole secondarie di II° grado, anche tramite lo sviluppo di specifici progetti di intervento a livello territoriale, supportandoli anche organizzativamente e con la messa a disposizione di esperti e personale specializzato.
b) collaborare con gli altri Enti firmatari nelle azioni per la realizzazione delle attività programmate
Art. 7
L’A.N.C.I. Piemonte si impegna a:
. a) informare e divulgare tra le Amministrazioni Comunali i contenuti del Protocollo e le azioni concordate nell’ambito del Gruppo di Lavoro previsto dal successivo art. 9.
. b) . sensibilizzare, con azioni mirate e continuative, le Amministrazioni Comunali alla partecipazione, promozione e al sostegno dei progetti concordati nell’ambito del GDL e/ o presentati dalle Istituzioni Scolastiche del territorio di competenza.
. c) collaborare nelle azioni di informazione necessarie per la realizzazione delle attività rivolte a Amministrazioni Comunali o ad aree territoriali .
art. 8
Gli Uffici provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) si impegnano – nell’ambito delle risorse disponibili e dei compiti istituzionali relativi agli esami per il rilascio del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori a:
a - collaborare con gli altri soggetti firmatari del presente accordo alla realizzazione delle azioni indicate;
b - collaborare in progetti ed iniziative in relazione, anche, alle indicazioni del MIT sulle tematiche dell’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole.
Art. 9
per la realizzazione di quanto previsto all’articolo 2 del presente accordo viene istituito un apposito gruppo di lavoro interistituzionale ( Coordinamento Regionale Educazione alla Sicurezza Stradale – di seguito definito CRESS ) formato da un rappresentante degli Enti firmatari e degli Assessorati regionali coinvolti e, in relazione all’aggravio dei compiti organizzativi così come indicato nel successivo art. 11, di due per l’USR .
Il CRESS potrà essere integrato da esperti dei singoli Enti a seconda di specifiche esigenze progettuali e formare apposite commissioni di lavoro.
Art. 10
il CRESS ha, tra i suoi compiti, quello di elaborare e definire linee guida di riferimento generale per gli interventi nel settore, ed un piano annuale delle iniziative e dei progetti che, tenendo conto delle rispettive esigenze degli Enti coinvolti, miri a sviluppare sinergie, ad ampliare le offerte formative per la scuola e a ricercare rapporti di collaborazione a livello nazionale ed europeo.
art. 11
L’USR è indicato come referente attuativo del presente protocollo, a tale scopo svolge le funzioni di segreteria, convoca il gruppo di lavoro, cura le verbalizzazioni.
art. 12
Sulla base delle attività progettate dal CRESS, gli Enti sottoscrittori potranno definire specifiche convenzioni con gli Enti coinvolti per consentirne la realizzazione.
Art. 13
II presente protocollo d'intesa è di durata triennale e si considera tacitamente rinnovato, alla sua scadenza, per un periodo di pari durata.
Firmato il 27 gennaio 2005 da:
Ufficio Territoriale Del Governo – Prefettura Di Torino
Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte
Regione Piemonte: Assessorato ai Trasporti
Regione Piemonte: Assessorato all’Istruzione
Regione Piemonte: Assessorato alla Polizia Locale
Provincia di Alessandria
Provincia di Asti
Provincia di Biella
Provincia di Cuneo
Provincia di Novara
Provincia di Torino
Provincia del Verbano Cusio-Ossola
A.N.C.I.
M.I.T..
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